Giorni dalla firma tra Italcementi ed i Comuni

NON HANNO FIRMATO I SINDACI DI : Paderno d'Adda e Solza . HANNO FIRMATO : Calusco d'Adda, Cornate d'Adda, Imbersago, Medolago, Parco Adda Nord, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Villa d'Adda, Dopo più di 1.000 giorni dalla firma ,il 4 Maggio 2012 non si hanno notizie sulla ferrovia . Solo ombre su questo accordo fantasma , polvere , puzza, inquinamento . http://calusco.blogspot.it/2012/05/comunicato-stampa-tavolo-italcementi.html

Countdown alla ferrovia

il tempo e' finito del collegamento ferroviario nessuna notizia ,Piu' di 1.000 giorni TRE ANNI e nulla di fatto, meditate .

Thursday, May 10, 2007

Giur.Amm. T.a.r.: Aria. Immisisoni in atmosfera (pet-coke)

Giur.Amm. T.a.r.: Aria. Immisisoni in atmosfera (pet-coke)
Postato il Giovedì, 03 maggio @ 05:00:00 CEST di God


TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 1156 del 19 aprile 2007
Aria. Immisisoni in atmosfera (pet-coke)


REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N. 1667 Reg.Gen.
ANNO 2006

sul ricorso n. 1667/2006, proposto dalla ITALCEMENTI S.p.A., con sede in Bergamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti dagli Avv.ti prof. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Barbara Savorelli e Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio in Palermo, via Caltanissetta n. 1, è elettivamente domiciliata;
CONTRO
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore e l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro-tempore, rapp.ti e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;
- la Provincia regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
quanto al ricorso principale:
- della determinazione n. 482383 del 25 luglio 2006, con la quale l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha diffidato la ricorrente dal: a) continuare ad apportare modifiche all’impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle Autorità competenti, b) continuare ad utilizzare il pet-coke come combustibile, così come svolgere attività che diano luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto;
- di ogni altro atto conseguenziale, presupposto e/o comunque connesso, e segnatamente, ove possa occorrere, dei seguenti verbali/relazioni redatti dal Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo: a) verbale prot. 9942393 del 14 ottobre 2005; b) verbale prot. n.9944173 del 12 dicembre 2005; c) verbale prot. 9945311 del 25 gennaio 2006; d) relazione tecnica del 23 maggio 2006;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione assessoriale n. 60837 del 18.09.2006.
Visti il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’amm.ne intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 20.03.2007 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;
Uditi l'avv.to prof. R. Villata per la soc. ricorrente e l'avv.to dello Stato F. Bucalo per l'Amm.ne intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato i dì 4./7.08.2006, e depositato il successivo 9.08., la società ricorrente espone di gestire da lungo tempo uno stabilimento industriale adibito alla produzione di cemento in Comune di Isola delle Femmine - per il quale è in possesso sin dal 1994 di autorizzazione alle immissioni in atmosfera ex d.p.r.203/1988 ed ha già richiesto il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ex DD.Lg.s nn. 372/1999 e 59/2005 – ed impugna gli atti in epigrafe indicati adottati all’esito di alcuni controlli effettuati nello stabilimento, a seguito della segnalazione di presunti episodi di inquinamento atmosferico, e della successiva attività di istruttoria e di verifica dalla quale è comunque emerso il sostanziale rispetto dei limiti di emissioni prescritti ed autorizzati. Deduce le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 15 d.p.r. n. 203/1988.
Ed invero non è mai stata introdotta alcuna modifica nello stabilimento o innovazione nel processo produttivo suscettibile di comunicazione e/o nuova autorizzazione.
2) Violazione degli artt. 15 e 16 d.p.r. n. 203/1988.
Anche l’uso del pet-coke risaliva ad epoca anteriore al rilascio della autorizzazione d.p.r. n. 203/1988, né era necessaria alcuna comunicazione e/o autorizzazione al suo utilizzo neppure a seguito della sopravvenienza del D.P.C.M. 2.01.1995.
3) Violazione del D.Lgs. n. 152/2006.
Il D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 267, co. 3, e 269, co. 1) fa salva la disciplina relativa alla A.I.A., e quindi anche la disciplina transitoria prevista in attesa del rilascio del nuovo titolo autorizzativi; prevede comunque che l’adeguamento avvenga secondo un calendario ampiamente dilazionato nel tempo e che la diffida a cessare eventuali irregolarità fissi un adeguato termine.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato i dì 4./5.10.2003 e depositato il successivo 11.10., la società ricorrente impugna la nuova determinazione assessoriale con la quale vengono preannunziati l’adeguamento e la regolarizzazione della autorizzazione per quanto attiene alle difformità rilevate, ad eccezione del rilievo relativo all’uso del pet-coke, per il quale ne viene ribadito il divieto di utilizzazione in attesa del conseguimento della autorizzazione ex art. 269 D.Lgs. n. 152/2006.
Con riferimento a tale specifico, residuo, profilo la società ricorrente reitera sostanzialmente le censure di cui ai precedenti punti sub 2) e 3) e formula domanda di risarcimento danni in relazione al pregiudizio asseritamente subito per effetto della avvenuta sostituzione del carbone al pet-coke nel processo produttivo.
Costituitesi in giudizio le amm.ni reg.li intimate ed acquisita documentazione istruttoria in esecuzione dell’O.C.I. n. 286/2006, con ordinanza n. 1159 del 24.10.2006 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 20.03.2007, previo scambio di memorie difensive, i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.
DIRITTO
A. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità dedotta dalla difesa delle amm.ni regionali, in considerazione della asserita risalente conoscenza, da parte del direttore dello stabilimento presente ad una riunione del giugno 2006, dell’intendimento dell’amm.ne di assumere i provvedimenti successivamente formalizzati ed oggi impugnati.
Essa è infondata non potendosi di certo desumere dalla presenza del direttore dello stabilimento al compimento di attività istruttoria – ove pure nel corso della stessa siano effettivamente emerse situazioni di irregolarità - alcuna conoscenza dei provvedimenti amministrativi successivamente adottati all’esito della detta attività tale da farne scaturire un onere di immediata impugnazione ed una preclusione alla successiva impugnativa degli unici due atti a contenuto provvedimentale posti in essere dall’Amm.ne.
B. Sia il ricorso principale - per le censure per le quali residua l’interesse alla decisione dopo la determinazione assessoriale n. 60837 del 18.09.2006 con la quale vengono preannunziati l’adeguamento e la regolarizzazione della autorizzazione per quanto attiene alle difformità rilevate, ad eccezione del rilievo relativo all’uso del pet-coke – che quello per motivi aggiunti sono, però, infondati ed immeritevoli di accoglimento.
B.1. Osserva, infatti, il Collegio che la prospettazione difensiva della società ricorrente – secondo la quale l’uso del pet-coke nello stabilimento di Isola delle Femmine non dovrebbe essere soggetto a nuova autorizzazione ex d.lgs. n. 152/2006 ma, in quanto risalente ad epoca anteriore al rilascio della autorizzazione alle immissioni in atmosfera ex d.p.r. n. 203/1988 (1994) e quindi oggetto della detta autorizzazione, sarebbe invece tutt’ora autorizzato in via transitoria in attesa del rilascio della A.I.A. ex D.Lgs. n. 59/2005 – non può trovare accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che:
- l’autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988 rilasciata nel 1994 non prevedeva espressamente l’uso del pet-coke, limitandosi (anche per l’assenza a quella data di una specifica tipizzazione ai fini che qui interesano) alla generica indicazione dell’uso di olio combustibile o combustibile solido o una miscela di combustibili solidi;
- successivamente, con D.P.C.M. del 2.10.1995 è stata operata una tipizzazione normativa dei combustibili ai fini di cui allo stesso d.p.r. n. 203/1988 e ne è stato prescritto uno specifico regime d’utilizzazione in funzione della tipologia e della dimensione degli impianti nei quali devono essere utilizzati, delle caratteristiche di composizione degli stessi combustibili (percentuale degli inquinanti presenti) e delle lavorazioni nelle quali erano destinati ad essere utilizzati;
- in particolare, per quanto riguarda il pet-coke, ne è stato consentito l’uso negli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, se avente un contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso e di materie volatili non superiore al 12% in peso (art. 3, co. 2), nonché negli impianti nei quali durante il processo produttivo o di combustione i composti dello zolfo vengono fissati e/o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto che si ottiene, se contenuto di zolfo non superiore al 6% in peso;
- la società ricorrente, successivamente all’adozione di detto D.P.C.M. non ha ritenuto, però, di operare alcuna comunicazione all’amm.ne in ordine all’uso del pet-coke, uso che è stato formalmente dichiarato per la prima volta solo nel 2004, in occasione della richiesta di rilascio della A.I.A. ex DD.Lgs. nn. 372/1999 e 59/2005.
Ritiene il Collegio che non vi sia dubbio che la esatta individuazione del combustibile utilizzato nel ciclo produttivo avrebbe già dovuto costituire oggetto di specifica indicazione in sede di presentazione dell’istanza ex art. 12 d.p.r. n. 203/1988 (“Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo …”), ai fini dell’adozione da parte dell’amm.ne regionale delle autorizzazioni provvisoria (“La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento”) e definitiva (“L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione”), di cui al successivo art. 13.
Per altro, la circostanza dell’utilizzazione in via esclusiva del pet-coke diventava ancor più necessaria e “dovuta” – proprio ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della fissazione delle prescrizioni adeguate – a seguito dell’emanazione del citato D.P.C.M. del 2.10.1995 con il quale l’uso di tale combustibile era sì autorizzato, ma nella ricorrenza di specifiche condizioni che avrebbero dovuto essere verificate ed assentite dall’amm.ne regionale.
In particolare, rileva il Collegio come l’autorizzazione n. 292/17 del 1994 reca all’art. 2 la indicazione di specifici limiti di emissioni da rispettare in relazione al processo produttivo dichiarato, nonché la prescrizione dell’utilizzo di combustibile con tenore di zolfo non superiore all’ 1% “in considerazione dell’assenza di sistemi di abbattimento per gli Ossidi di zolfo”.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che la esatta individuazione del tipo di combustibile in uso assumeva particolare rilevanza in funzione dei limiti di emissioni e delle prescrizioni che dovevano essere fissate in sede di rilascio dell’autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988, ma che essa diventava ancor più necessaria e “dovuta” a seguito dell’emanazione del citato D.P.C.M. del 2.10.1995 con il quale l’uso di tale combustibile era sì autorizzato, per altro nella ricorrenza di specifiche condizioni, ma con astratto riferimento a contenuti di zolfo comunque superiore a quello indicato nella citata autorizzazione n. 292/17 del 1994.
B.2. Né rileva in senso contrario la dedotta circostanza secondo al quale i limiti di emissione fissati con la citata autorizzazione sarebbero sempre stati concretamente rispettati, dal momento che l’utilizzazione di uno specifico combustibile, al posto di altri parimenti autorizzati dal D.P.C.M. del 2.10.1995, avrebbe comunque potuto portare alla fissazione di diversi limiti di emissione e/o alla utilizzazione di diverse metodologie di rilevazione e controllo, rispetto alle previsioni della autorizzazione in concreto rilasciata.
C. Dall’acclarata circostanza che l’utilizzo del pet-coke nello stabilimento di Isola delle Femmine non può essere ritenuto come autorizzato ex d.p.r. n. 203/1988, discende l’impossibilità per la società ricorrente di avvalersi del regime transitorio discendente dall’avvenuta presentazione dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Intergrata Ambientale di chi ai DD.Lgs. nn. 372/1999 e 59/2005, presentazione avvenuta in data 27.08.2004 con specifica indicazione dell’uso del pet-coke.
Ed invero, l’art. 17 del D.Lgs. n. 59/2005 prevede che “le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale …”.
Tale previsione non può infatti essere interpretata nel senso di validare indiscriminatamente e “cristallizzare” le autorizzazioni esistenti ai fini della prosecuzione di attività anche difformi, o comunque non specificatamente previste, da detti titoli; essa, invece, prevede la permanente vigenza del regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni esistenti ai cicli produttivi in atto.
Ne consegue che non giova alla ricorrente il rinvio operato dall’art. 269, co. 1, D.Lgs. n. 156/2006 al precedente art. 267, co. 3, ai fini di sottrarsi alla generale prescrizione secondo al quale “per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto” (art. 269, co. 1, D.Lgs. n. 156/2006).
Ed invero, la prescrizione del co. 3 dell’art. 267 D.Lgs. n. 156/2006 (“Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo”) avrebbe potuto escludere la necessità di richiedere l’autorizzazione in via generale prescritta dal successivo art. 269 solo ove l’utilizzazione del pet-coke fosse stata effettivamente contemplata e compresa nella autorizzazione n. 292/17 del 1994 ex d.p.r. n. 203/1988, i cui effetti sono stati “prorogati” dalla disciplina transitoria applicabile nelle more del rilascio dell’A.I.A..
D. Dalla ritenuta circostanza che l’atto n. 292/17 del 1994 non autorizzava l’uso del pet-coke nello stabilimento di Isola delle Femmine, discende la necessità che la società ricorrente si munisca di apposita autorizzazione ove voglia continuare l’utilizzazione di tale combustibile nelle more del rilascio della chiesta A.I.A..
Né appare fondato il rilievo di illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo che l’amm.ne non avrebbe potuto imporre la immediata cessazione dell’uso del pet-coke, dovendosi invece limitare all’assegnazione di un termine entro il quale eliminare l’irregolarità rilevata.
Osserva, infatti, il Collegio che sia l’art. 278, lett a), D.Lgs. n. 156/2006, che l’art. 10, lett. a), d.p.r. n. 203/1988 prevedono la diffida a regolarizzare, con assegnazione di un termine, per le ipotesi di mere irregolarità rispetto all’attività autorizzata, mentre le successive lettere b) prevedono la contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
La fattispecie all’esame ha riguardato sostanzialmente la diffida a sospendere una modalità non autorizzata (utilizzo del pet-coke) di esercizio dell’attività autorizzata (produzione di cemento), rispetto alla quale l’amm.ne regionale risulta avere adottato la soluzione più “utile e proporzionata” al conseguimento del risultato di ricondurre nel più breve tempo possibile l’attività produttiva nell’ambito di quanto autorizzato, senza per altro disporne la immediata sospensione.
Né aveva alcun senso la fissazione di un termine non trattandosi di dover apportare una qualche modifica o innovazione allo stabilimento o al ciclo produttivo, ma semplicemente di cessare dall’uso di un combustibile non autorizzato.
E. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere in parte dichiarato improcedibile, relativamente al sopravvenuto preavviso di adeguamento e regolarizzazione della autorizzazione n. 292/17 per quanto attiene alle altre difformità rilevate, ed in parte respinto, unitamente al ricorso per motivi aggiunti, per quanto attiene alla disposta diffida a cessare l’utilizzo del pet-coke.
In considerazione della complessità della controversia e della complessiva condotta delle parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara in parte improcedibile, per come precisato in motivazione, ed in parte respinge il ricorso principale; respinge il ricorso per motivi aggiunti.-------------------------
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2007, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
Giorgio Giallombardo - Presidente
Salvatore Veneziano - Consigliere Estensore
Roberto Valenti - Referendario

_______________________________ Presidente

_______________________________ Estensore

_______________________________ Segretario

Depositata in Segreteria il __________

Il Segretario

G.M.

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